L’assegno di mantenimento non può essere diverso tra figli legittimi e naturali

FAMIGLIA E MINORI
L’assegno di mantenimento non può essere diverso tra figli legittimi e naturali
Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 11 aprile 2011 n. 8227
La Suprema Corte con la sentenza 8227/11 ha affermato che la parità di trattamento tra figli legittimi e naturali deve valere anche in ordine all’obbligo di mantenimento. Pertanto, il giudice non può liquidare alla mamma affidataria, tenuto conto del reddito dell’ex coniuge, un assegno per il mantenimento del figlio legittimo che incida sul quello del figlio naturale avuto dall'uomo con un’altra donna. La Cassazione ha accolto il ricorso di un padre condannato a versare un assegno per il figlio affidato alla mamma di importo ritenuto, per le sue finanze, elevato. Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che avendo formato una nuova famiglia di fatto e avuto due bambini, il suo reddito non gli consentiva di destinare ad essi identica quota di mantenimento a quella disposta dal giudice per il figlio legittimo. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l’art. 216 del Codice Civile ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli legittimi e naturali e di conseguenza la parità di trattamento riguarda anche l’obbligo di mantenimento.
RITIENI INTERESSANTE QUESTO ARTICOLO ? SCRIVICI